Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
misure:
1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,
lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la
programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita'
indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita'
professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile.