MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

D.P.C.M. 11 MARZO 2020

Data di pubblicazione:
12 Marzo 2020
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
misure: 
    1) Sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli
esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e
grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le
parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di un metro. 
    2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali,
lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro. 
    3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate
nell'allegato 2. 
    4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi. 
    5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la
programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto
pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e
alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari
necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. 
    6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera
e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a
23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita'
indifferibili da rendere in presenza. 
    7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita'
professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non
indispensabili alla produzione; 
      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra
organizzazioni datoriali e sindacali. 
    10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile.