VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Termini per il pagamento, ricorsi, notifica.

Data di pubblicazione:
21 Aprile 2020
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Pagamento in misura ridotta del 30%: Cosa cambia fino al 31 Maggio 2020

L’articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta de l 30% se i l pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni). Tuttavia, vista l’emergenza Coronavirus, l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30%, si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. La previsione ha efficacia anche nei confronti di tutti i verbali notificati a far data dal 12 marzo 2020 (e ciò in quanto il termine dei 5 giorni per il pagamento ridotto ha scadenza il 17/03/2020). La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Notifica, pagamento e ricorso multa: La circolare del Ministero dell’Interno

Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni in materia emanate dal Ministero dell’Interno con una circolare del 13 marzo 2020 e successivamente del 30/04/2020, secondo cui sono sospesi dal 10 marzo al 15 maggio 2020sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica ai processi verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi. Ovviamente per la situazione specifica menzionata nel paragrafo precedente resta valido quanto disposto dall’articolo 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia.

Novità nelle modalità di notifica

Sempre per assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità (art. 108 comma 1 del Decreto Cura-Italia): gli operatori postali procedono alla consegna della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.”

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Luglio 2023