IL SINDACO
ORDINA
- Il rispetto delle misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 11.04.2020 n. 97, il quale prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Il rispetto delle misure contenute nelle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 40, n. 42 e n. 43 relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
- È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;
- è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
- L’apertura al pubblico, a partire dal giorno mercoledì 29 aprile c.a. dalle ore 08:30 alle ore 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00, del cimitero di Papozze e del cimitero di Panarella, contingentando l’ingresso, con volontari e/o dipendenti comunali, a due persone per nucleo familiare nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. È vietato ogni tipo di assembramento. Nel caso in cui le misure di contenimento, del presente punto, non vengano rispettate si procederà alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19 (G.U. n. 79 del 25.03.2020) nonché alla chiusura.
- è consentita la vendita di cibo da asporto, anche tramite veicolo senza uscita di passeggeri. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
- divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari;
- l’accesso agli uffici comunali per le pratiche indifferibili presso i sotto elencati servizi è consentito solo ed esclusivamente tramite appuntamento:
- Anagrafe e stato civile;
- Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (con esclusione illuminazione votiva);
- Attività urgenti dei servizi sociali.
Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Papozze e fino al 03 maggio 2020, salva proroga con analoga ordinanza.
Le disposizioni della presente ordinanza perdono automaticamente efficacia a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;
RICORDA
Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19 (G.U. n. 79 del 25.03.2020), di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art.13 della Legge 689/81.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
IL SINDACO
Mosca Pierluigi