USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) FINO AL 02.06.2020.

ORDINANZA SINDACALE N. 25/2020 del 19.05.2020

Data di pubblicazione:
19 Maggio 2020
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) FINO AL 02.06.2020.

 ORDINANZA SINDACALE N. 25/2020 del 19.05.2020

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) FINO AL 02.06.2020.

 

IL SINDACO

ORDINA

  1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’utilizzo dei guanti o l'igienizzazione delle mani, con sostanze igienizzanti idroalcoliche, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
  1. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

 

  1. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 

Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Papozze e fino al 02.06.2020.

Le disposizioni della presente ordinanza perdono automaticamente efficacia a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;

RICORDA

Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19 (G.U. n. 79 del 25.03.2020), di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art.13 della Legge 689/81.

                                                                                                                                                            IL SINDACO

                                                                                                                                            Mosca Pierluigi